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Sui presupposti in forza dei quali è consentita l’azione cumulativa per impugnare gli atti relativi a diversi lotti di gara

Sui presupposti in forza dei quali è consentita l’azione cumulativa per impugnare gli atti relativi a diversi lotti di gara

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Cons. Stato, Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11076. Sui presupposti in forza dei quali è consentita l’azione cumulativa per impugnare gli atti relativi a diversi lotti di gara

La pronuncia in esame ha esaminato l’appello proposto avverso una sentenza del TAR Marche che aveva rigettato il ricorso principale avente ad oggetto l’impugnazione dell’aggiudicazione di nove lotti di una gara, bandita dalla Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR), per l’affidamento del servizio c.d. “lavanolo”, e con il quale, in particolare, è stato censurato il criterio utilizzato dalla Commissione di gara per esprimere le proprie valutazioni.

Il Collegio, alla luce dell’eccezione in tal senso spiegata, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale “perché proposto avverso l’aggiudicazione di nove lotti diversi.”

A sostegno di tale decisione, il Collegio ha richiamato il comma 11-bis dell’art. 120 c.p.a., il quale prevede che “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.

La pronuncia del Consiglio di Stato, pertanto, applicando il predetto principio e l’orientamento giurisprudenziale che si è creato sul punto, ha rigettato l’impugnazione cumulativa del ricorrente chiarendo che, seppur l’aggiudicazione dei diversi lotti sia avvenuta con un unico atto, “il provvedimento di aggiudicazione conserva la sostanziale autonomia reciproca in riferimento a ciascuno dei lotti cui si riferiscono.” Pertanto, il Collegio ha concluso: “Nel caso dell’articolazione di censure idonee ad inficiare un identico atto o segmenti procedurali comuni […], il cumulo è ammesso in quanto e nella misura in cui possa dirsi verificata la riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria (Cons. Stato, sez. V, n. 526 del 2020 e n. 6385 del 2020)”. Diversamente, nel caso all’esame del Collegio, ogni aggiudicazione è l’atto conclusivo di una autonoma procedura di gara caratterizzata dalla valutazione delle diverse offerte presentate per ciascun lotto e non può essere certo l’identità di vizio che inficerebbe l’affidamento a rendere possibile l’impugnazione con un ricorso cumulativo, rispetto al quale, peraltro, ogni diverso aggiudicatario dei singoli lotti assumerebbe la veste di (diverso) controinteressato (Cons. Stato, sez. III, n. 3023 del 2021)”.

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