Nella seduta del Consiglio del 6 ottobre, l’Autorità ha affrontato il tema dei subappalti, fornendo chiarimenti per l’utilizzo.
L’Anac chiarisce che, ad oggi, la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.
Inoltre, le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la “subappaltabilità” integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
Per una lettura integrale della notizia si rinvia al seguente link