Consiglio di Stato, ad. Plen., 22 marzo 2023, n. 11. L’adunanza plenaria si pronuncia sui casi di rimessione declinati nell’art. 99 c.p.a.
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 11 del 22 marzo 2023, ha affrontato la questione dei casi di rimessione declinati dall’art. 99, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
Con specifico riferimento al caso di specie, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva chiesto all’adunanza plenaria di metter capo a un dibattito giurisprudenziale in materia di legittimazione ad agire da parte dei soci e degli amministratori di società destinatarie dei provvedimenti amministrativi.
Il Collegio, dopo aver espresso con la sentenza n. 3 del 28 gennaio 2022 il relativo principio di diritto, ha disposto “la restituzione del giudizio al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese ed onorari del giudizio, ivi compresi quelli inerenti alla presente fase”.
Sicché il Consiglio, ha posto nuovamente alla Plenaria, nella fase del rinvio, i seguenti quesiti:
– “Venga chiarita la portata della decisione n. 3 del 2022 ed in particolare se dalla stessa debba trarsi un vincolo di giudicato, residuando a questo Giudice unicamente l’obbligo di statuire sulle spese, ovvero se sia stato unicamente affermato il principio di diritto, chiarendo, in questo secondo caso, se questo Giudice debba valutare i profili di pregiudizialità sottoposti dalle parti in relazione al principio affermato nella richiamata decisione”;
– “Come vada interpretato nell’art. 99, comma 4, c.p.a. il rapporto tra decisione dell’intera controversia da parte della Plenaria o enunciazione del solo principio di diritto con restituzione per il resto al giudice a quo, e, in particolare, se si tratti di alternative paritetiche rimesse a una scelta discrezionale, ovvero di un rapporto tra regola ed eccezione, in cui l’eccezione sia ancorata ad esigenze oggettive che non consentono la concentrazione processuale”.
L’Adunanza Plenaria, investita delle predette questioni, ha espresso i seguenti principi di diritto:
“a) l’art. 99 consente – in sede di rinvio – alla Sezione rimettente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall’Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può però essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio;
b) i quesiti sollevati con l’ulteriore ordinanza di rimessione non possono essere esaminati, in quanto non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 99 del codice del processo amministrativo”.
Dunque, il Collegio ha ritenuto che non sussistono i presupposti processuali per l’esame dei quesiti formulati dal Consiglio di giustizia amministrativa, essendo essi privi dei presupposti previsti dall’art. 99 del codice del processo amministrativo.
Infatti, con riferimento al primo quesito, l’Adunanza plenaria ha ritenuto che si sia in presenza di una “questione interpretativa”, che va risolta dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa, mentre in relazione al secondo, esso è stato ritenuto una questione di interpretazione dell’ambito di applicazione dell’art. 99 del codice del processo amministrativo connessa al “primo quesito” che, in quanto tale, non può neanche essa essere esaminata.