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Cassazione Civile, sez. I, 15.02.2021, n.3839

Cassazione Civile, sez. I, 15.02.2021, n.3839

deposito telematico degli atti

Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine in materia di escussione della polizza fidejussoria da parte della Committenza nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore.

I Giudici della Suprema Corte hanno, infatti, rilevato che la cauzione in numerario (con deposito in denaro nelle casse dello Stato) o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (tramite acquisto di questi titoli da parte dell’impresa appaltatrice), dovuta dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della Pubblica amministrazione.

Ne consegue che, ove alla prestazione segua l’inadempimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante può sì soddisfare il proprio credito incamerando l’importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all’escussione della fideiussione, ma solamente nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l’ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati (Cass. 08/10/2014 n. 21205 che richiama Cass., 23/02/1979, n. 1212).

Risulta, pertanto, insufficiente la sola allegazione che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell’opera o del comportamento negligente dell’appaltatore, l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi della risoluzione del contratto rimedio a cui non consegue un danno risarcibile.

Per la configurabilità di tale pregiudizio è infatti “necessaria l’allegazione e la prova dei maggiori oneri sopportati per la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto e per l’esecuzione d’ufficio dei lavori, nonchè dell’eventuale ulteriore danno derivante dall’impossibilità di disporre dell’opera entro il termine originariamente previsto per la sua ultimazione, la cui dimostrazione a carico della committente “(Cass. n. 21205 cit., in motivazione pp. 9 e 10 che richiama Cass. 04/11/2005 n. 21407).

In conclusione pertanto, la Suprema Corte ha ribadito che “Da siffatta regola, chiara è la necessità che la cauzione possa essere incamerata, nel riconoscimento del relativo diritto, in favore della stazione appaltante che, garantita, abbia comprovato il pregiudizio sofferto in esito all’inadempimento dell’appaltatore nei termini indicati.”

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