TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 07.01.2021, n. 37
Con la sentenza in commento Il TAR Lombardia ha avuto modo di rilevare che l’esercizio della prelazione da parte del soggetto promotore, nella procedura ex art. 183 D. Lgs. 50/2016, presuppone necessariamente che l’offerta presentata dal medesimo promotore sia regolarmente ammessa alla gara, escludendo, perciò, la predetta facoltà in capo a quest’ultimo nel caso la sua offerta