TAR Toscana, 19.8.2020, n. 1007
Il Collegio con la pronuncia in commento ha affermato che la fissazione di un termine per la presentazione delle offerte risponde al fondamentale principio della parità di trattamento. Quest’ultimo costituisce la base della disciplina concorrenziale e in mancanza di tale termine sarebbe rimesso alla Stazione appaltante stabilire discrezionalmente quando il numero di offerte prevenute appaia