TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 4 ottobre 2023, n. 14677. Certificato di esecuzione lavori: la doglianza per il mancato rilascio non ricade nella giurisdizione del Giudice amministrativo
Nella sentenza in esame, è stato ribadito il principio in base al quale le controversie in materia di mancato rilascio del Certificato di esecuzione lavori non rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo, dovendo invece essere attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario.
In particolare, secondo il TAR il Certificato di esecuzione dei lavori deve essere qualificato come “un atto di natura privatistica, riconducibile all’attività di stazione appaltante nella sua qualità di contraente”.
Infatti, da un lato “La stazione appaltante può decidere di non emettere il certificato, qualora ritenga che i lavori non siano stati ‘realizzati regolarmente e con buon esito’ ovvero rilevi che essi abbiano dato luogo ‘a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria’”; dall’altro “Il contraente privato può agire innanzi al giudice civile o in sede arbitrale non solo per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale, ma anche per far rilevare che la stazione appaltante stia violando il principio di buona fede in executivis, tardando senza idonea giustificazione il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori”.
Pertanto, ad avviso del Collegio, “tra la stazione appaltante e l’altro contraente non sono ravvisabili posizioni di potere autoritativo e di interesse legittimo: i loro rapporti sono disciplinati dal diritto privato, configurandosi posizioni di diritto e di obbligo”.
In conclusione, il TAR ha negato la giurisdizione del Giudice amministrativo per le doglianze relative al mancato rilascio del Certificato di esecuzione lavori richiamando “il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale è inammissibile – per difetto di giurisdizione – il ricorso presentato ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, quando si agisca per ottenere tutela per una posizione non qualificabile come interesse legittimo, che sia invece tutelabile dal giudice ordinario (Cons Stato, Sez. IV, 1° luglio 2021, n. 5037; Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751)”.