Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271, lo stesso certificato di qualità non può essere “speso” da mandataria e mandante quando necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione
Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato si è pronunciato circa la possibilità per un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale di ricorrere all’istituto dell’avvalimento cd. “infragruppo” per sopperire alla carenza del requisito della certificazione di qualità in capo alla mandante.
Giova premettere che il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si caratterizza per il fatto che le imprese associate, essendo portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, eseguono tutte la medesima prestazione, seppur in differenti percentuali.
Nel caso di specie, il RTI secondo classificato contestava il provvedimento di aggiudicazione in favore di altro RTI in quanto, ai fini della qualificazione in gara, era richiesto il requisito del possesso della certificazione ISO 9001:2015 in capo a tutte le imprese, requisito del quale la mandante del RTI aggiudicatario era sprovvista.
Il TAR Liguria ha ritenuto fondato il ricorso e ne ha disposto l’esclusione per carenza del requisito in questione.
I Giudici di secondo grado, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure, hanno ribadito l’indiscussa natura soggettiva del requisito in questione e hanno precisato che in conformità con direttive eurounitarie, debba ammettersi, in via di principio, che l’avvalimento si configuri quale “istituto generalmente praticabile laddove non espressamente vietato” e quindi ammissibile “per soddisfare la richiesta relativa al possesso di ogni tipologia di requisito tecnico-professionale (oltre che economico-finanziario), fatta eccezione per le esclusioni e le limitazioni esplicitate per via normativa”.
Il Consiglio di Stato, pur avendo ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità, ha ritenuto che tale soluzione non fosse ammissibile nel caso di specie.
In effetti, secondo quanto argomentato dai Giudici di Palazzo Spada, stante la natura c.d.“inscindibile” della certificazione “il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione, perché (…) se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l’impresa ausiliaria (nel caso di specie la mandataria) se ne priva a favore dell’impresa ausiliata (nel caso di specie la mandante), con la conseguenza che il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici”.
Secondo il Consiglio di Stato, dunque, “La peculiarità dell’avvalimento della certificazione di qualità consiste piuttosto nell’indispensabilità che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità”.
Infine, le suddette conclusioni non si applicano qualora l’ausiliaria sia esterna al raggruppamento oppure nel caso in cui “la certificazione di qualità è richiesta dalla legge di gara per una determinata categoria di lavori o di servizi, per l’esecuzione della quale una soltanto delle imprese del raggruppamento si sia impegnata”, come avviene nel caso di R.T.I. di tipo verticale.