L’ANAC, chiarendo un passaggio importante del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, ha precisato che, nel caso in cui nella gara d’appalto intervengano due distinti soggetti giuridici – la stazione appaltante che delega l’appalto e la centrale di committenza che procede concretamente – il Codice identificativo di gara (CIG) va acquisito dalla stazione appaltante delegata.
L’Autorità, infatti, ha precisato che il CIG acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante solo successivamente alla conclusione della fase assegnata alla stazione appaltante delegata.
Pertanto, fino a quel momento, l’amministrazione delegante potrà soltanto esercitare la semplice visione su di esso.
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