Con sentenza n. 541 del 01.03.2021, la VI Sezione del T.A.R. Lombardia ha evidenziato come la mera coincidenza dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari, che come noto devono essere frutto di distinta e autonoma valutazione, non determini ex se l’illegittimità del punteggio tecnico attribuito al concorrente.
Ciò in quanto in assenza di prova contraria, la mera coincidenza dei giudizi individuali appare irrilevante, ben potendo la stessa essere la naturale conseguenza dell’orientamento di ogni commissario.
Il T.A.R., sulla scorta di pacifico orientamento giurisprudenziale, ha difatti osservato come “le norme dell’evidenza pubblica non sono poste formalisticamente a presidio di un pericolo astratto, ma del concreto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, che possono essere contestate e annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova dal quale si desuma in via indiziaria che l’operato della Commissione giudicatrice o abbia violato direttamente la legge o sia affetto da eccesso di potere in una delle sue figure sintomatiche”.