Tar Toscana, 19/11/2021, n. 1510. Irrilevanza di un “collegamento materiale e funzionale” tra l’ausiliaria di un concorrente e altro partecipante alla gara
L’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante esclude dalla procedura d’appalto “l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.
Il Tar Toscana, nella sentenza in commento, dichiarando infondato il ricorso per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), presentato dal RTI terzo classificato, ha stabilito che l’esistenza di un “collegamento materiale e funzionale” tra l’ausiliaria di un concorrente e altra società partecipante alla gara non è sufficiente, di per sé, a integrare il requisito dell'”unico centro decisionale”.
Nel caso in esame, due (su tre) società del RTI aggiudicatario avevano fatto affidamento, ex art. 89, sulle capacità di una società ausiliaria, in supposto “collegamento materiale e funzionale” con altro concorrente, al fine di soddisfare i requisiti richiesti per la procedura di gara.
A tal proposito, il Tar rileva che tale società ausiliaria “non ha partecipato alla gara, né singolarmente, né quale membro di RTI, limitandosi a costituirsi ausiliaria delle due mandanti del RTI aggiudicatario, al fine di consentire loro di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti dal bando”.
Non avendo essa presentato alcuna offerta di gara, pertanto, “non può esserci stata alcuna alterazione della genuinità dell’offerta formulata dal RTI comparente“, non potendosi configurare l’esistenza di un “unico centro decisionale”; ciò vale ancor più tenuto conto che nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla terza impresa parte del RTI aggiudicatario (cfr. T.A.R. Basilicata, 28/09/2017, n. 614 e T.A.R. Lazio – Roma, 22 settembre 2020, n.9664).
(Alessandro Avagliano)