Nel dare esito al quesito sollevato da una Stazione appaltante, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha fornito delle indicazioni operative in merito all’istituto del collegio consultivo tecnico, riproposto proprio recentemente con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
In particolare, veniva chiesto se il collegio tecnico vada previsto anche nel caso in cui i lavori pubblici a bando di gara, seppur superiori alla soglia comunitaria come base d’asta, diventino poi inferiori a detta soglia a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
A tal proposito, il supporto giuridico ha precisato che occorre tenere ben distinto l’importo posto base d’asta dal valore stimato dell’appalto
Sul punto è stato affermato, infatti, che “il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti“.
Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente – opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell’appalto corrisponde anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del Codice identificativo Gara, nonché ai fini della nomina del collegio consultivo tecnico.
Di conseguenza, la risposta al quesito non può che essere negativa: l’importo di aggiudicazione non incide sull’applicazione della norma.