T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 21.07.2021, n. 1075, sui poteri di controllo della Commissione di gara sulla veridicità del contenuto dell’offerta tecnica ed economica
Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Toscana si è pronunciato sul ricorso proposto nei confronti di un provvedimento di esclusione di un operatore economico, il quale sosteneva che la Commissione di gara non avrebbe potuto chiedere, in corso di procedimento di valutazione, la comprova della veridicità di quanto dichiarato nell’offerta tecnica ed economica.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondato tale motivo, ribadendo che, per garantire il buon andamento e la correttezza del procedimento di evidenza pubblica, alla Stazione appaltante spetta “il potere di verificare con ogni mezzo la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti” e allo stesso tempo non si può “asserire che tale verifica non può essere compiuta nel corso dei lavori della Commissione”.
Tale sentenza è in linea con quanto affermato precedentemente dal Giudice di Appello, secondo il quale, “la commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte dal punto di visto tecnico ed economico, in quanto responsabile di tale valutazione (cfr. quanto precisato dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC), ha generale e doveroso potere di procedere a tale tipo di controllo per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse (Cons. Stato, V, 5430/2017)”.