TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 2 novembre 2021, n. 11207. La composizione della Commissione di gara in sede di rivalutazione delle offerte è modificabile se garantisce la celere ripresa della procedura
La sentenza in disamina trae origine dalla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura, suddivisa in tre lotti, per gli anni 2021/2022 di gasolio SAC destinato a unità navali.
I fatti di causa risultano essere i seguenti. Con una prima determina era stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di una concorrente per il primo lotto e di altro concorrente per i restanti due; con una successiva determina, in autotutela, la stazione appaltante annullava la precedente determina di aggiudicazione.
Successivamente la stazione appaltante si rideterminava per la medesima aggiudicazione già disposta in precedenza, nuovamente annullata in autotutela.
A seguito di nuova valutazione delle offerte, la stazione appaltante aggiudicava l’appalto nuovamente alle stesse concorrenti con le medesime modalità.
Sulla scorta dei superiori eventi, la ricorrente proponeva ricorso principale impugnando l’ultimo atto autorizzativo di aggiudicazione dell’appalto e un successivo ricorso per motivi aggiunti prospettando la violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara e la violazione del giusto procedimento e dell’evidenza pubblica.
Dopo avere dichiarato improcedibile il primo ricorso, il Collegio ha ritenuto infondato anche quello per motivi aggiunti volto a contestare, da un lato, l’assenza di pubblicità e trasparenza della seduta di gara nel corso della quale si era effettuata la rivalutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara, dall’altro, la diversa composizione della commissione a seguito della sostituzione di un membro non giustificata da alcuna motivazione.
Ebbene, la pronuncia ha statuito l’insussistenza della violazione del principio di immodificabilità della commissione, previsto dall’art. 77, comma 11, D. Lgs. n. 50/16. È incontestabile, infatti, che la stazione appaltante sia titolare del potere di rinnovare, in tutto o in parte, la commissione di gara originariamente nominata allorché se ne presenti la necessità, né tale potere è precluso dal disposto dell’art. 77, comma 11, D. Lgs. n. 50/16 in quanto la norma in esame si limita a risolvere, in via legislativa, alla luce dei principi di economicità, di efficacia e di tempestività dell’azione amministrativa, il problema della possibilità per la commissione di una procedura di gara, conclusasi con aggiudicazione successivamente annullata (in sede giurisdizionale o di autotutela), e che dunque abbia già espresso la propria valutazione sulle offerte dei candidati, di poter procedere essa stessa al rinnovo degli atti di gara ovvero (ed è questo l’aspetto critico che il legislatore ha voluto dirimere) ripetere il suo giudizio sulle offerte in gara.