Con il Comunicato del Presidente, Giuseppe Buia, del 7 ottobre 2020, l’ANAC ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, chiarendo che l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento.
A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della Legge Fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili.
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