L’ANAC, mediante un comunicato del 25 novembre 2020 del Presidente Busia, ha fornito delle indicazioni per la corretta applicazione dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa.
La norma in esame difatti, se da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell’appaltatore, dall’altro le espone ai ritardi della Stazione appaltante nell’emissione dei SAL e nell’esecuzione dei pagamenti, mettendo a serio rischio l’efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore.
L’ANAC, al fine di arginare tale rischio, ritiene che “i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”. Inoltre, è “facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante. (…) In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici”.
Si rinvia alla lettura integrale del comunicato.