Il Servizio di Supporto Giuridico del MIT, tramite Parere n. 2676 del 21/06/2024 si è espresso sulla disciplina applicabile alla concessione di un impianto sportivo. In particolare, viene chiarito come i contratti di partenariato pubblico-privato possano essere stipulati solo da enti concedenti qualificati, ragion per la quale secondo l’art. 6 co.3, d.lgs.38/21, nella fase della gara, un ente non qualificato dovrà appoggiarsi a una S.A. qualificata.
Il riferimento ai “contratti stipulati” riguarda solo la fase della selezione del concessionario e non anche la firma del contratto.
In merito si è chiarito che i requisiti di qualificazione per l’esecuzione, sono indicati da una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase, e dalla quale si evince che, fino a quando non saranno approvati requisiti specifici, ai contratti di PPP si applicherà la disciplina generale relativa, ivi compresa quella transitoria in vigore fino al 31/12/2024 – e altresì considerando l’ulteriore requisito della presenza di un soggetto con esperienza almeno triennale nella gestione di piani economici, finanziari e dei rischi -.
Per quanto affermato, per la direzione dell’esecuzione del contratto di concessione occorre fare riferimento alla pertinente disciplina del Codice dei contratti.
Per una lettura integrale del Parere, si rimanda al seguente link