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Anche in materia di concessioni di servizi pubblici sussiste la giurisdizione del G.O.

Anche in materia di concessioni di servizi pubblici sussiste la giurisdizione del G.O.

tar Emilia Romagna

TAR Umbria, Sez. I, 26 aprile 2024, n. 281. Anche in materia di concessioni di servizi pubblici sussiste la giurisdizione del G.O. per la controversia concernente la determinazione con la quale l’Ente concedente si sia avvalso della clausola risolutiva espressa

Con la sentenza del 26 aprile 2024, n. 281, il TAR Umbria, richiamando l’interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U., 28 febbraio 2020, n. 5594; cfr. Cass. civ. S.U., 8 luglio 2019, n. 18267; Id., 18 dicembre 2018, n. 32728), ha avuto modo di ribadire che, anche quanto alle concessioni di pubblico servizio, competono al giudice ordinario le controversie sorte nella fase esecutiva, quali quelle relative agli adempimenti e inadempimenti e i relativi effetti, nonché quelle riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi.

Come ricordato nella sentenza in esame, “la giurisprudenza odierna è giunta ad evidenziare “come, (anche) nelle concessioni di pubblici servizi, lo ‘spartiacque’ delle giurisdizioni, quella amministrativa esclusiva e quella ordinaria, debba rinvenirsi nella stipulazione del contratto o nell’aggiudicazione definitiva”, fondandosi sulla stessa norma di riparto, l’art. 103 Cost., che consente di affidare la materia dei pubblici servizi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo” (si invoca qui la dirimente sentenza 204/2004 della Corte costituzionale), che, salvi “tipizzati interventi autoritativi del concedente” anche dopo l’aggiudicazione, va escluso quando, “esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il “vincolo” contrattuale”, si discute sul contenuto del rapporto, sugli adempimenti contrattuali e sui relativi effetti» (Cass. civ., S.U., 18 dicembre 2023, n. 35344; in senso conforme, ex multis, C.d.S., sez. V, 19 aprile 2019, n. 2543; T.A.R. Umbria 27 ottobre 2022, n. 779)”.

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