Con Atto del Presidente del 19 gennaio 2022, l’ANAC ha affermato che se in una concessione per la gestione del trasporto pubblico locale è prevista la realizzazione di opere pubbliche, non si applica automaticamente la disciplina in materia di project financing perché occorre la presenza di lavori infrastrutturali strettamente connessi alla gestione.
In particolare, l’Autorità ha rilevato la prevalenza economica del servizio di trasporto pubblico locale rispetto alla realizzazione di lavori pubblici, i quali, inoltre, non avevano un nesso di strumentalità con il servizio di trasporto autobus.
Nel caso preso in esame, l’ANAC ha ritenuto che l’operazione consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi (questi ultimi non in rapporto funzionale con le prime), non possa legittimamente configurare una procedura di project financing ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
L’ANAC aggiunge che tale operazione, diversamente strutturata come una procedura ad iniziativa pubblica, potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara, così da favorire il gestore uscente.
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