Consiglio di Stato, Sez. V, 20/09/2021, n. 6407, il concorrente è tenuto a dichiarare la pregressa vicenda professionale astrattamente in grado di far dubitare della sua integrità e affidabilità professionale come operatore chiamato all’esecuzione di un contratto d’appalto
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, respingendo l’appello avverso la sentenza di primo grado, ha delineato il perimetro degli obblighi dichiarativi in fase di gara ex art. 80, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di specie, l’aggiudicataria era stata esclusa, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a causa della omessa dichiarazione di un precedente provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e conseguente esclusione nei suoi confronti in una procedura di gara avente medesimo oggetto.
Con ricorso al TAR Marche l’impresa ha impugnato il provvedimento di esclusione sostenendo che “l’esclusione adottata a suo danno dal Comune di Venzago in gara della quale era risultata aggiudicataria non andava dichiarata, non costituendo un “grave errore professionale” e che l’episodio andasse qualificato, invece, come “esclusione” “ossia come vicenda che non incide sulla affidabilità ed integrità morale dell’operatore economico”.
L’appellante precisava inoltre che non aveva in alcun modo inteso influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, avendo piuttosto ritenuto che gli effetti dell’esclusione si concludessero all’interno della procedura di gara in cui era stata adottata, anche in considerazione del fatto che non vi era stata alcuna segnalazione negativa a suo carico.
In definitiva, dunque, a suo dire, “non meritava d’essere escluso né per aver cercato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), né tanto meno per aver commesso un “grave illecito professionale” suscettibile di dirlo operatore non affidabile (art. 80, comma 5, lett. c) cit.)”.
Con sentenza della sezione prima, 24 novembre 2020, n. 693, successivamente appellata dalla parte soccombente, il giudice di prime cure ha respinto il ricorso.
I giudici di Palazzo Spada, confermando quanto già dichiarato dal TAR Marche, hanno ritenuto infondati i motivi addotti dall’appellante.
Secondo la Quinta Sezione, il provvedimento di esclusione deve essere considerato alla stregua di una pronuncia civile o penale e pertanto, deve essere dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all’esito della quale è stato adottato in modo tale che la stessa possa effettuare le dovute valutazioni e stabilire se la vicenda configuri o meno un grave illecito professionale “inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale”.
A nulla è valso il tentativo dell’appellante di richiamare la giurisprudenza della Sezione stessa con la quale si sosteneva che l’esclusione non deve essere dichiarata dal concorrente “pena il rischio di realizzare una indefinita protrazione di efficacia “a strascico” del primo provvedimento per cui l’esclusione da una gara genera l’esclusione dall’altra e così via in un ribalzo continuo da una procedura all’altra”. In tali casi infatti, il motivo alla base dell’esclusione era la mera irregolarità fiscale, la quale va accertata da ciascuna stazione appaltante per ogni singola gara cui l’operatore abbia richiesto di partecipare “di modo che quel concorrente, prima irregolare e per questo già escluso, ove abbia poi regolarizzato poi la sua posizione fiscale, e si presenti in regola di fronte ad altra stazione appaltante, potrà, ed anzi dovrà, essere ammesso in gara”.
Pertanto, nell’affermare “che il concorrente è onerato di dichiarare una precedente esclusione”, la Corte ha inteso dire che “il concorrente è tenuto a dichiarare quella pregressa vicenda professionale astrattamente in grado di far dubitare della sua integrità e affidabilità professionale come operatore chiamato all’esecuzione di un contratto d’appalto (che abbia condotto la stazione appaltante ad adottare un provvedimento di esclusione)”.