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Procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

TAR Lombardia

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 agosto 2024, n. 700. I principi di concorrenza, di accesso al mercato, di imparzialità e non discriminazione si applicano anche alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Con la sentenza in esame, il TAR Lombardia, Brescia, ha deciso in merito ad un ricorso proposto avverso l’esclusione dalla procedura di evidenza pubblica per violazione dei principi di equivalenza, di accesso al mercato, di concorrenza, di imparzialità e non discriminazione, degli artt. 1, 3, 48, 79 e all. II.5 d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di specie, la ricorrente ha argomentato riferendo che “le stazioni appaltanti non possono escludere un’offerta perché i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, o perché non conformi alle specifiche tecniche, se le prestazioni sono però conformi a una norma, anche tecnica, ovvero a un’omologazione europee”.

In particolare, emerge il richiamo al principio di equivalenza, espresso dall’articolo 68, comma 8, d.lgs. 50/2016, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il concorrente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti in sede di gara.

Nel dichiarare fondata la censura, il collegio ha ritenuto profittevole rammentare che i principi di cui in premessa sono applicabili, senza eccezione alcuna, anche alle procedure relative a forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, d.lgs. 36/2023.

Il giudice di prime cure ha, infine, affermato che il principio di equivalenza “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità”, evitando “un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (così, in motivazione C.d.S., III, 6 settembre 2023, n. 8189; conf. id. IV, 7 giugno 2021, n. 4353)”.

(Irene Lazzaro)

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