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TAR Sicilia sulle condizioni di applicabilità del soccorso istruttorio processuale

TAR Sicilia sulle condizioni di applicabilità del soccorso istruttorio processuale

TAR Sicilia

TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 25 marzo 2022, n. 840. Sulle condizioni di applicabilità del soccorso istruttorio processuale

Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia (Catania), con sentenza n. 840/2022 pubblicata lo scorso 25 marzo 2022, si è pronunciato sulla questione delle condizioni di applicabilità del soccorso istruttorio nell’ambito dello specifico contesto del project financingAl riguardo, più in particolare, i Giudici hanno chiarito come – in base alla normativa sul procedimento amministrativo (e della speciale disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, D.Lgs n. 50 del 2016) – non sussista un generale obbligo dell’Amministrazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio e, sulla base di tali premesse, hanno ribadito che l’eventuale incompletezza della proposta presentata dal privato non obblighi l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale legittimando, quindi, anche la determinazione negativa dell’Amministrazione che non ritenga detta proposta meritevole di accoglimento alla luce degli interessi pubblici che intende perseguire. Il Tribunale siciliano ha infatti puntualizzato, in merito, come detto obbligo non possa farsi derivare dal citato art. 183 del Codice dei contratti pubblici che rimette inequivocabilmente alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione l’attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto (cfr. CdS, Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6032; TAR Toscana, Sez. I, 21 novembre 2019, n. 1593). I Giudici hanno motivato la pronuncia rimarcando come, nel project financing, la fase preliminare non debba essere intesa quale fase del “procedimento” di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e come tale soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma vada invece configurata quale fase “procedimentalizzata” di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l’interesse pubblico dell’Amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo; cfr. CdS, Sez. V, 31 agosto 2015, n. 4035; T.A.R. Molise, Sez. I, 24 febbraio 2020, n. 63; T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 novembre 2019, n. 1593; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1624 del 2020). Ebbene, tale fase prodromica – secondo quanto evidenziato nella sentenza in commento – sarebbe caratterizzata, dunque, dalla valutazione dell’interesse pubblico da parte dell’Amministrazione e, per ciò solo, con essa non si è ancora entrati nella fase della procedura pubblica di selezione finalizzata a consentire alle imprese interessate il conseguimento del sostanziale bene della vita, costituito dalla aggiudicazione di una pubblica commessa (fase quest’ultima caratterizzata dalla imprescindibile logica partecipativa). Con la logica conseguenza che, ad avviso del TAR Sicilia, l’Amministrazione in detta fase non avrebbe il dovere ma piuttosto il potere di disporre integrazioni istruttorie e che, peraltro, tale potere non potrebbe ritenersi illimitato (presupponendo pur sempre che la documentazione prodotta sia tale da consentire ad essa di valutare, sebbene prima facie, la fattibilità tecnica della proposta e la sua sostenibilità economica, insieme alla rispondenza della stessa al pubblico interesse: essa, in altre parole, deve consentire all’Amministrazione di estrapolare una proposta completa, coerente e munita dei suindicati requisiti di fattibilità, sostenibilità e coerenza con l’interesse pubblico, salvi gli approfondimenti e le integrazioni istruttorie necessarie a pervenire, in ordine ai profili indicati, ad una valutazione completa ed esaustiva. Laddove il potere di integrazione, rispondente alla detta finalità, non potrebbe certo risolversi nel completamento di una proposta che sia carente degli elementi minimi a definirla contenutisticamente e quindi a consentire di valutarla sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse, perché altrimenti si risolverebbe non nel perfezionamento documentale di una proposta già completa nei suoi elementi essenziali, ma nella presentazione di una proposta ex novo, non essendo la documentazione già presentata idonea a configurarla).

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