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Confronto a coppie: se il bando contiene criteri di valutazione sufficientemente dettagliati

Confronto a coppie: se il bando contiene criteri di valutazione sufficientemente dettagliati

Esclusione in caso di divieto di aggiudicazione di più lotti

TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 12 gennaio 2023, n. 21. Confronto a coppie: se il bando contiene criteri di valutazione sufficientemente dettagliati la motivazione può ritenersi insita negli stessi punteggi numerici

Con la sentenza in epigrafe, il Collegio si è pronunciato sul tema del metodo di valutazione dell’offerta economica c.d. del “confronto a coppie”. Ed invero, nell’ipotesi in cui nella lex specialis venga stabilito tale criterio e, in particolare, il bando contenga criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, non è necessario che la commissione aggiudicatrice argomenti la motivazione avente ad oggetto la scelta del contraente.

A tal proposito, i Giudici hanno affermato che “Il metodo del confronto a coppie […] in cui ogni commissario esprime ogni sua considerazione preferenziale, sulla base di una scala di valori e/o coefficienti predeterminati da un minimo ad un massimo, non si presta ad una motivazione letterale ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati poiché nell’ambito della valutazione verrebbero adottate numerose motivazioni per ogni singolo confronto a coppie, che non potrebbero essere sintetizzate con un’unica motivazione, per cui deve ritenersi che tale tipo di valutazione risulta pienamente sostitutiva della motivazione ”.

Tale ricostruzione appare perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito che il punteggio attribuito da ogni commissario non deve essere accompagnato da alcuna specifica motivazione argomentativa delle scelte operate. Infatti, quest’ultima deve ritenersi implicita nella preferenza in tal modo manifestata, sulla base, tra l’altro, di valutazioni di carattere tecnico. (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 21 luglio 2017 n. 3622; Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2016 n. 4415).

In conclusione, secondo il TAR Abruzzo “là dove il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, la motivazione può ritenersi insita negli stessi punteggi numerici assegnati dai commissari”.

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