Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 30.6.2022 n. 5407. Confronto a coppie: rimessione alla Plenaria sulle modalità di valutazione dell’offerta tecnica da parte dei commissari
Con la pronuncia in commento, il Collegio affronta la tematica dell’ambito applicativo del principio di collegialità nell’ambito delle commissioni di aggiudicazione, rimettendo la questione alla decisione dell’Adunanza Plenaria, stante la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.
In particolare, la fattispecie concerne le modalità attraverso cui i commissari esprimono le proprie valutazioni in sede di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, specie quando il metodo prescelto dalla stazione appaltante è quello del “confronto a coppie”.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che l’espressione delle preferenze ad opera dei commissari sia avvenuta collegialmente e non individualmente, in violazione della lex specialis di gara e delle disposizioni legislative vigenti in materia.
A tal proposito, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, sebbene la valutazione sia sempre individuale, non è escluso che i processi di formazione e di esternazione della valutazione possano essere preceduti dal confronto prima, e dalla sintesi dopo, individuati come “momenti in cui la collegialità fornisce occasione di confronto dialettico e di messa a sistema della valutazioni individuali”.
Secondo l’orientamento minoritario, invece, non può ammettersi che “il momento dialettico della collegialità possa giungere sino a portare all’accordo, pur non formalizzato, fra i commissari sul punteggio da attribuire agli aspetti qualitativi dell’offerta”, poiché, così procedendo, non vi sarebbe un giudizio essenzialmente individuale.
Ciò posto, sebbene l’orientamento minoritario possa definirsi superato, il Collegio vi ha intravisto spunti argomentativi meritevoli di essere approfonditi e, pertanto, ha sottoposto all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:
“a) se, nell’ambito della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, i commissari, cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, possano confrontarsi tra loro e concordare liberamente il punteggio da attribuire, salvo declinarlo poi individualmente, ovvero se ciò costituisca una surrettizia introduzione del principio di collegialità in valutazioni che devono essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, di natura esclusivamente individuale;
b) se le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma della preferenza o del coefficiente numerico non comparativo, debbano essere oggetto di specifica verbalizzazione, o se le stesse possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”.
(Laura Gileno)