Cancrini e Partners

Consiglio di Stato sulla vincolatività delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori

Consiglio di Stato sulla vincolatività delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. II, 14.6.2022 n. 4857. Sulla vincolatività delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in tema di esecuzione anticipata di un appalto di lavori in via di urgenza, ha rilevato il carattere pienamente vincolante delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori.

La cd. esecuzione anticipata di un contratto pubblico, giustificata in casi di urgenza (cfr. art. 32 commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016) è infatti idonea a far sorgere gli obblighi contrattuali inerenti allo svolgimento delle prestazioni, comportando l’instaurazione di un rapporto contrattuale che prefigura una fase propriamente esecutiva, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali.

Trattasi dunque di una fase che – seppure anticipata – è esecutiva, le cui vicende “si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2/8/2019, n. 5498).

Sul punto, il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo il quale “le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti” (In tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.6.2012 n. 3320).

Pertanto, nonostante la consegna in via d’urgenza delle prestazioni contrattuali non comporti l’insorgere di vincoli propriamente contrattuali tra stazione appaltante ed appaltatore (essendo un provvedimento di natura eccezionale adottato nelle more della stipulazione del contratto), l’inadempimento delle obbligazioni sorte da tale consegna anticipata configura comunque un’ipotesi di inadempimento contrattuale.

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale