Cancrini e Partners

Le stazioni appaltanti possono consentire all’offerente di presentare autodichiarazione

Le stazioni appaltanti possono consentire all’offerente di presentare autodichiarazione

TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 24/01/2025, n. 624. Nelle more di una completa attuazione del FVOE, le stazioni appaltanti, al fine di acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti, possono consentire all’offerente di presentare la relativa autodichiarazione.

Nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR Napoli, veniva posta in discussione la possibilità, per l’operatore economico, di attestare il possesso dei requisiti attraverso un’autodichiarazione, posto che, ai sensi dell’art. 99, D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

Ebbene, pronunciandosi sulla questione, il TAR, premettendo che l’interoperabilità del FVOE non sia stata ancora resa completamente funzionale, ha affermato che “gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consentono, nei rapporti con la P.A., di sostituire alle certificazioni ed atti di notorietà la dichiarazione dell’interessato, con l’osservanza delle modalità stabilite. Le disposizioni, dettate da esigenze di semplificazione procedimentale, costituiscono modi ordinari per l’allegazione di fatti e circostanze, la cui veridicità è assunta dall’interessato sotto la sua responsabilità, anche penale”.

Inoltre, il Collegio afferma altresì che “La Pubblica Amministrazione che riceve la dichiarazione non è tenuta a contestarne in ogni caso la veridicità, fatto salvo il potere di controllo, “il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero” (Cons. Stato – Sez. VII, 11/01/2023 n. 343).

Pertanto, nel caso all’esame del TAR Napoli, il Collegio ha ritenuto del tutto legittima l’attestazione del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario attraverso lo strumento dell’autodichiarazione, “stante l’assunzione della responsabilità, anche penale, del dichiarante e posto che la doverosità del controllo si pone a fronte di elementi denotanti la palese non corrispondenza al vero di quanto dichiarato”.

Peraltro, come evidenziato dal Giudice, l’attestazione del possesso dei requisiti tramite autodichiarazione è ormai stata recepita dal legislatore con il Correttivo al Codice degli Appalti, da ultimo apportato con il D.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209.

In particolare, è stato inserito un comma 3-bis all’art. 99, a mente del quale, in caso di malfunzionamento del FVOE, la stazione appaltante, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autodichiarazione dell’offerente, la quale attesti il possesso dei requisiti di partecipazione.

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale