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Consiglio di Stato, 27.10.2020, n. 7000

Consiglio di Stato, 27.10.2020, n. 7000

Consiglio di Stato

La sentenza in argomento ha esaminato il ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR che aveva rigettato l’impugnazione degli atti di gara da parte di una impresa che era stata esclusa per violazione dei principi sanciti degli artt. 80 e 85 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in tema di obbligo di dichiarazioni in fase di gara ed avevano aggiudicato ad una diversa concorrente.

Il TAR adito, in particolare, con provvedimento del 24.01.2020, aveva rigettato l’appello proposto dichiarandolo inammissibile “per mancata dimostrazione dell’interesse ad agire, relativamente all’omessa integrazione della cd. prova di resistenza, consistente nella deduzione che senza l’esclusione ritenuta illegittima, la ricorrente si sarebbe resa aggiudicataria della gara.”

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso richiamando un consolidato principio di diritto (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 15 giugno 2018, n. 3706; V, 14 aprile 2016, n. 1495), secondo cui l’interesse a ricorrere sarebbe caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 Cod. proc. civ., ossia la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.

Alla luce di tale principio, il Consiglio di Stato ha chiarito che vi è carenza di interesse qualora “l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente.”

Nel caso di specie esaminato dal Consiglio di Stato, considerato che l’aggiudicazione della gara era avvenuta sulla base del criterio del minor prezzo, il quale non richiede una valutazione delle offerte di carattere tecnico – discrezionale (riservata alla sola amministrazione) bensì un mero riscontro automatico del prezzo indicato, il ricorrente, al fine di dimostrare l’interesse concreto ad agire, avrebbe dovuto indicare il ribasso offerto, consentendo la verifica della sussistenza dell’interesse ad agire al giudice amministrativo.

Infatti, il Consiglio di Stato conclude specificando che “In tal senso la dimostrazione dell’interesse concreto ed attuale all’annullamento degli atti di gara discenderebbe in via immediata dalla applicazione di un criterio matematico, proprio di scienze esatte con risultati non opinabili, senza che venga coinvolta alcuna attività valutativa di carattere discrezionale, ancorché tecnico”.

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