Il Consiglio di Stato in Sezione Consultiva si è espresso con il parere del 3 febbraio 2021, n. 145, positivo ma con osservazioni, sullo schema di Regolamento da adottarsi in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, secondo i giudici di Palazzo Spada, appaiono poco chiari i criteri per la costituzione del fondo che dovrà remunerare gli incentivi ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, mancando nel Regolamento delle indicazioni in relazione alle modalità di fissazione della percentuale sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara da destinare alla remunerazione incentivante. Ad ogni modo, nel parere viene precisato che per la realizzazione di interventi in convenzione con altre amministrazioni “le risorse da destinare al fondo non possono comunque mai essere superiori nel complesso al 2 per cento”.
Appaiono necessari dei chiarimenti anche in ordine alla disciplina transitoria, poiché “per gli incarichi già attribuiti al momento dell’entrata in vigore del regolamento, si dubita che l’applicazione della disciplina sulla remunerazione di cui al D.M. 17 marzo 2008, n. 84 possa limitarsi ai soli incarichi conferiti sulla base di procedure bandite anteriormente all’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici”.
Ulteriore osservazione effettuata dal Consiglio di Stato riguarda la possibilità di valutare, in caso di errori, negligenze o omissioni non gravi, “l’introduzione di una riduzione del compenso al pari di quanto già previsto per l’ingiustificato ritardo”.