Nel corso del 2019, la normativa italiana in tema di subappalto e segnatamente l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 sono stati oggetto di alcuni interventi da parte della Corte di giustizia, la quale ha affermato la non conformità alla direttiva n. 2004/18/CE di una disciplina nazionale nella parte in cui prevede il limite quantitativo del trenta per cento alle prestazioni subappaltabili, poiché quest’ultimo è ex se inidoneo al raggiungimento dello scopo di contrastare le infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti pubblici. Ha, altresì, dichiarato l’illegittimità della predetta disciplina nella parte in cui vieta che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione in quanto si tratta di strumento che eccede rispetto alla necessità di assicurare la tutela salariale dei lavoratori impiegati nel subappalto.
A seguito di alcune pronunce da parte dei vari Tribunali Amministrativi Regionali chiamati ad esprimersi sul punto nell’ambito dei vari conteziosi nazionali emersi sul punto, di recente si è espresso anche il Consiglio di Stato, rilevando l’esigenza di disapplicare la norma di cui all’art. 105, D.lgs. 50/2016 nella parte in cui impone dei limiti quantitativi alla quota di prestazioni subappaltabili.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “(..)la norma del codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18; Id., 27 novembre 2019, C-402/18; in termini Cons. St., V, 16 gennaio 2020, n. 389, che ha puntualmente rilevato come «i limiti ad esso relativi (30% per cento “dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, […] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea»).”
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