Il Consiglio di stato, sezione V, con la pronuncia del 2 marzo 2021 n. 1779, ha affermato che “è legittimo il diniego opposto dalla stazione appaltante alla domanda di accesso avanzata dall’impresa partecipante ad una gara di appalto avente come oggetto la visione e l’estrazione di copia di atti e documenti riguardanti procedimenti di evidenza pubblica svolti in anni passati in quanto si tratta di vero e proprio “accesso esplorativo” , vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, finalizzato a controllare l’operato della P.A. e non invece a tutelare specifici interessi dell’impresa istante.”
Nella fattispecie, l’impresa aveva richiesto di accedere a atti, provvedimenti e documenti riguardanti gare che la Stazione appaltante aveva svolto in un arco temporale di cinque anni (2014-2019), più precisamente atti e provvedimenti preliminari adottati con riguardo alle gare sotto e sopra soglia di euro 40.000,00, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare a ciascuna delle predette procedure, nonché degli inviti spediti a ciascuno degli operatori economici in relazione a ciascuna delle predette procedure.