Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione sulla compatibilità della normativa Comunitaria in ordine all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad una società in house che, a seguito di legittime operazioni societarie di aggregazione, non possegga più il requisito del controllo analogo.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che essendo la gestione dei servizi pubblici, e in particolare quella del ciclo integrato dei rifiuti “un settore economico rilevante per tutto il relativo mercato, e non soltanto per quello nazionale” è opportuno, a fini di chiarezza e certezza del diritto, promuovere rinvio il cui esito ha conseguenze valide per tutta l’Unione Europea.
La quarta sezione del Consiglio di Stato ha dunque rimesso alla Corte di Giustizia il quesito se l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie legittime, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:
“a) il concessionario iniziale sia una società affidataria in house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;
b) l’operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara;
c) a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta“.