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Consiglio di Stato: gli effetti connessi alla richiesta di preventivi nell’ambito di una procedura di affidamento diretto

Consiglio di Stato: gli effetti connessi alla richiesta di preventivi nell’ambito di una procedura di affidamento diretto

Consiglio di Stato

Cons. Stat., Sez. IV, 23.04.2021, n. 3287

Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito agli effetti connessi alla richiesta di preventivi nell’ambito di una procedura di affidamento diretto.

In via preliminare, al fine di inquadrare correttamente la vicenda che ci occupa, pare opportuno evidenziare che la Stazione appaltante ha fatto applicazione della modalità disciplinata dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020, nella versione vigente prima della conversione avvenuta con Legge n. 120 del 2020, il quale, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ha consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere tramite affidamento diretto per “lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro” (la legge di conversione ha portato tale soglia per i servizi e le forniture ad euro 75.000).

Come noto, nell’ipotesi di affidamenti diretti ordinari sotto soglia, a differenza  di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti – così come modificato dal D.L. n. 32 del 2019 – ai sensi del quale non è prevista “la consultazione di due o più operatori economici”, la successiva lett. b), pur essa modificata dal decreto del 2019, ha trasformato la precedente procedura negoziata in affidamento diretto per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nonché per le forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 35.

In siffatta ipotesi, permane la vigenza del principio di rotazione, mentre è stata prevista la previa valutazione di tre preventivi (per i lavori) e la consultazione di cinque operatori economici, per le forniture e i servizi, in aderenza con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, le quali raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Peraltro, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, ossia “tramite  determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

In altri termini, ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia, è sufficiente che la Stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.3.1).

Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente in appello ha lamentato la necessità di qualificare come vera e propria gara la procedura seguita dalla Stazione Appaltante, in ragione della richiesta di preventivi da quest’ultima avanzata ai concorrenti.

Sul punto, i giudici di Palazzo Spada hanno, in primo luogo, evidenziato che l’Amministrazione era libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, posto che il procedimento seguito dalla Stazione Appaltante (affidamento diretto sotto soglia) appare ulteriormente semplificato rispetto a quello ordinario individuato dal D.Lgs. 50/2016 in ragione della eccezionalità della contingente emergenza sanitaria.

In conclusione, dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

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