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Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.12. 2020, n. 7789

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.12. 2020, n. 7789

Consiglio di Stato

Con la sentenza in disamina il Supremo Consesso ha avuto modo di esaminare nel dettaglio la previsione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016 la quale stabilisce che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Dopo avere osservato le modalità di notifica dell’accertamento tributario al soggetto (persona fisica/giuridica) colpito dalla misura, il Consiglio di Stato ha specificato che la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici prevede l’esclusione per il fatto oggettivo della grave violazione tributaria, atteso che la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l’impresa che non offra una totale affidabilità, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d’appalto.

E a tale ultimo proposito, il Collegio ha posto in rilievo che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali.

Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il D.Lgs. n. 507 del 1993.

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