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Consiglio di Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048

Consiglio di Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048

Consiglio di Stato

Con la sentenza in epigrafe, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la richiesta di un volume minimo di fatturato nel settore di attività oggetto di appalto è, di norma, prevista come garanzia della solidità economica dell’impresa, in conformità a quanto disposto dall’art. 83, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Tuttavia, la Stazione appaltante può tener conto del volume di fatturato in servizio analogo come indice della capacità tecnica dell’impresa per garantire, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche, nonché l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.

In tal caso, non può ritenersi sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale, dovendosi accompagnare dalla richiesta di dimostrazione del possesso “di risorse umane e tecniche” e, più in generale, della “esperienza” necessaria ad eseguire la prestazione, con le modalità di cui all’allegato XVII, parte II, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Pertanto, qualora l’operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, e la lex specialis riferisca il fatturato minimo alla dimostrazione della capacità tecnica, “l’avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di garanzia, destinato a fornire risorse esclusivamente di carattere economico-finanziario. Le capacità tecniche e professionali rilevanti come criterio di selezione per gli appalti di servizi presuppongono, in linea generale, non solo il possesso di risorse umane e tecniche da impiegare immediatamente nell’espletamento del servizio, ma anche il possesso dell’esperienza, entrambi elementi necessari per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, secondo la lettera dell’art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016”.

Alla luce dei principi enunciati, dunque, è necessario che l’impresa ausiliaria dimostri l’assunzione di un ruolo esecutivo nel contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliata, anche in quell’accezione più profonda che ha riguardo al possesso dell’esperienza e della capacità tecnica richiesta dalla lex specialis di gara.

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