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Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2021, n. 386

Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2021, n. 386

Consiglio di Stato

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC costituisce un autonomo e automatico motivo di esclusione, che comporta un effetto espulsivo immediato che va dal momento dell’iscrizione fino a quando essa opera nel casellario informatico (art 80, comma 5, lett. f-ter, D.-Lgs. 50/2016).

La sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

A nulla rilevano potenziali incostituzionalità e l’asserito contrasto con i principi di diritto Eurounitario e delle Direttive in materia di contratti pubblici (nello specifico art. 57 Direttiva 2014/24/UE), che imporrebbero la “facoltatitività” dell’esclusione e non il suo “automatismo”, considerando anche eventuali misure self-cleaning adottate dall’operatore economico interessato dalla causa escludente.

(Giulia Stoppani)

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