Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC costituisce un autonomo e automatico motivo di esclusione, che comporta un effetto espulsivo immediato che va dal momento dell’iscrizione fino a quando essa opera nel casellario informatico (art 80, comma 5, lett. f-ter, D.-Lgs. 50/2016).
La sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
A nulla rilevano potenziali incostituzionalità e l’asserito contrasto con i principi di diritto Eurounitario e delle Direttive in materia di contratti pubblici (nello specifico art. 57 Direttiva 2014/24/UE), che imporrebbero la “facoltatitività” dell’esclusione e non il suo “automatismo”, considerando anche eventuali misure self-cleaning adottate dall’operatore economico interessato dalla causa escludente.
(Giulia Stoppani)