Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla legittimità del ricorso al criterio del minor prezzo nell’ambito di una procedura per l’affidamento di forniture.
Il Collegio ha, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Il Consiglio di Stato ha, quindi, richiamato la giurisprudenza in materia, la quale ha precisato che il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi “che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate” (così Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444; Cons. St., sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; Cons. St., sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014).
In tali ipotesi, infatti, – come hanno chiarito le linee guida ANAC n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018 – i benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità-prezzo “sono nulli o ridotti” e l’adeguata motivazione del ricorso al criterio del minor prezzo, richiesta dall’art. 95, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, è finalizzata a dimostrare che, attraverso il ricorso a quest’ultimo criterio, “non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”.
In particolare, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’affidamento rispondesse ai requisiti richiesti dall’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, avendo ad oggetto una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, volta a soddisfare esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della stazione appaltante. Il Consiglio di Stato ha, dunque, ritenuto legittima la procedura di aggiudicazione e ha conseguentemente respinto il ricorso in appello.