Con la sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dell’indicazione, nell’offerta economica, della quantificazione del costo della manodopera per l’esecuzione del contratto di appalto.
L’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone testualmente: “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). (…)”.
La questione sottoposta all’esame del Consiglio di Stato riguarda in particolare la necessità di ricomprendere nel costo della manodopera anche la retribuzione del personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, definiti “costi indiretti della commessa” da tener distinti dai “costi diretti della commessa” (compresivi questi ultimi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il costo della manodopera di cui al menzionato art. 95, comma 10 vada riferito ai soli costi diretti, escludendo, dunque “i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili.”
Secondo il Consiglio di Stato infatti, considerato che la ratio dell’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta va ravvisata nell’esigenza di evitare manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre, “è gioco forza riconoscere che l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente (…), ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (…), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto”.
(Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha escluso che in una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, un operatore economico fosse tenuto ad inserire il costo del dietista e quello del direttore del servizio nell’ambito del costo complessivo della manodopera).