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Consiglio di Stato, Sez. V, 7.01.2021, n. 221

Consiglio di Stato, Sez. V, 7.01.2021, n. 221

Consiglio di Stato

Con un’interessante sentenza del 7 gennaio 2021, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che è legittima e non in contrasto con l’art. 95, co. 10, prima parte, D.Lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, di una gara di appalto di servizi (nella specie si trattava di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di riparazione e revisione dei veicoli commerciali e tattici militari), disposta in favore di una ditta che ha omesso di indicare, espressamente, nella propria offerta, il costo del lavoro, nel caso in cui l’invito ad offrire e/o la lex specialis abbia stabilito, ab origine, che il costo della manodopera è fisso ed invariabile ed è pari ad un determinato importo.

In tal caso, infatti, essendo il costo della manodopera determinato e indicato espressamente in maniera fissa, invariabile ed incontestata da parte della stessa P.A. procedente, non sussiste alcuna necessità che i concorrenti specifichino ulteriormente nella propria offerta un dato stabilito a priori e/o anzi tempo dalla stazione appaltante.

Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che l’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 non può essere inteso nel senso di contenere un divieto di determinazione del costo del lavoro alla previsione di determinazione da parte della stazione appaltante dei costi del lavoro per le prestazioni affidate, laddove questo, come nel caso di specie (oltre a non essere stato contestato, come insufficiente o esorbitante), è calibrato con riferimento alle tariffe medie praticate nell’ambito territoriale in cui il servizio deve essere svolto, costituendo esso al contrario un elemento intrinseco per la valutazione di affidabilità della stessa offerta (affidabilità che per tale profilo è pertanto al di fuori di ogni dubbio).

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