Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.04.2021, n. 3085.
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per un’offerta ritenuta anomala non comporta necessariamente l’obbligo per la Stazione Appaltante di operare una nuova valutazione di anomalia prima di procedere all’aggiudicazione.
Infatti, tale obbligo viene meno ove la pronuncia caducatoria non abbia comportato margini per la riedizione del potere, fondandosi sull’accertamento della sostenibilità economica dell’offerta.
Il caso de quo riguarda la gara bandita da un’Azienda Sanitaria per l’aggiudicazione del servizio polifunzionale di custodia e guardiania. Nel corso della procedura selettiva, difatti, la Stazione appaltante escludeva un concorrente, a seguito della verifica di conformità, ritenendo l’offerta anomala, successivamente aggiudicando l’appalto ad altro operatore economico.
All’esito di un complesso iter giurisprudenziale avviato dal concorrente ab origine escluso, il giudice d’appello annullava l’atto di esclusione e l’aggiudicazione medio tempore intervenuta. Per l’effetto, l’appalto veniva aggiudicato al concorrente inizialmente escluso in sede di verifica dell’anomalia.
Tale aggiudicazione è stata impugnata dall’originario aggiudicatario, ma il ricorso è stato rigettato con sentenza in forma semplificata dal T.A.R. Napoli. La suindicata sentenza, successivamente, è stata impugnata nel giudizio in oggetto.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, è vero che la nuova aggiudicazione è un provvedimento costituente un nuovo esercizio del potere, ma essa si fonda sulla valutazione di congruità dell’offerta risultante dall’originaria valutazione di anomalia e poi annullata in ragione della riconosciuta congruità dell’offerta. In altre parole, l’aggiudicazione impugnata nel caso di specie non è stata preceduta da una nuova valutazione di congruità, sicché tale profilo si è cristallizzato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato ha chiarito, dunque, che l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per un’offerta ritenuta anomala, non comporta obbligatoriamente una nuova valutazione di anomalia da parte della Stazione Appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione.