Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2024, n. 7574. È irragionevole pretendere la continuità del possesso dei requisiti per un periodo indefinito durante il quale non vi è alcun impegno vincolante nei confronti dell’Amministrazione
Nel caso sottoposto allo scrutinio del Consiglio di Stato, la società appellante era risultata aggiudicataria di una gara pubblica.
Soltanto dopo che erano trascorsi ben otto anni dal provvedimento di aggiudicazione, la Stazione Appaltante aveva chiesto all’aggiudicataria la disponibilità all’esecuzione dell’appalto nonché la trasmissione delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale e speciale ai fini della stipulazione del contratto.
Per sopperire alla mancanza di un requisito di qualificazione SOA nel frattempo sopraggiunta, l’aggiudicataria aveva presentato alla Stazione Appaltante un contratto di avvalimento.
Il Ministero aveva disposto la revoca e la decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto a causa della perdita della classifica SOA da parte dell’aggiudicataria.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del suddetto provvedimento di revoca e, dunque, sulla corretta applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti.
Dunque, i Giudici di Palazzo Spada hanno preliminarmente osservato che “la richiesta di stipula del contratto è intervenuta otto anni dopo l’aggiudicazione, risalente all’11 aprile 2008, e dopo circa cinque anni dalla conclusione dei lavori prodromici (terminati il 18 agosto 2011), oggetto di separato e diverso appalto; in entrambi i casi si tratta di un arco temporale molto esteso, e privo di reale giustificazione, in assenza di previa informazione”.
Ad avviso del Massimo Consesso, dall’ingiustificata estensione dell’arco temporale intercorrente tra l’aggiudicazione (nonché tra la conclusione dei lavori prodromici) e la richiesta di stipula del contratto, discende l’illegittimità del provvedimento di revoca e decadenza.
Infatti, secondo il Consiglio di Stato, se è vero che vige il principio di continuità del possesso dei requisiti, “tale regola non può essere interpretata in modo irragionevole e solamente formalistico”.
Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto applicabile al caso di specie il principio in base al quale “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso del requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione” (cfr. Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050).