TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 18 giugno 2024, n. 155. Per i contratti di concessione di importo sottosoglia, diversamente dalla legislazione previgente, il nuovo Codice non consente in nessun caso l’affidamento diretto, essendo prevista soltanto la possibilità, indipendentemente dall’entità dell’importo e dall’oggetto della concessione, di ricorrere alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici
Con la sentenza in commento, il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato sulla ammissibilità dell’affidamento diretto della concessione alla luce delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR, la ricorrente censurava la decisione di un’amministrazione comunale di procedere all’affidamento diretto di una concessione, ritenendo che l’affidamento delle concessioni sottosoglia fosse disciplinato – in maniera autonoma dagli appalti – dall’art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023 e che, in base a tale norma, tali concessioni dovessero essere affidate tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (e ferma restando la facoltà di ricorrere alla procedura ordinaria).
Ebbene, il Collegio, nell’accogliere la censura, ha ritenuto che, in base all’art. 50, D.Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto è riferito soltanto ai “contratti di appalto di lavori di importo inferiore a €. 150.000” nonché ai “i contratti di forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura e progettazione) di importo inferiore ad €. 140.000,00” e non alle concessioni.
Infatti, ad avviso dei Giudici, con riferimento alle concessioni sottosoglia, “la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187”.
Più in generale, il Collegio ha ritenuto la disciplina dell’affidamento delle concessioni sottosoglia coerente con l’assetto complessivo del nuovo Codice con il quale il legislatore ha regolamentato “in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali […] senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici”.
(Eugenia Maggiulli)