Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2024, n. 1263. Deve ritenersi valido il contratto di avvalimento c.d. “tecnico-operativo”, pur se avente ad oggetto l’impiego non dei singoli elementi della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla fondatezza di una censura con cui veniva contestata la nullità di un contratto di avvalimento c.d. “tecnico-operativo” per indeterminatezza dell’oggetto.
Ebbene, preliminarmente, il Supremo Collegio ha ricordato la distinzione, quanto al contenuto necessario, tra il contratto di avvalimento c.d. “garanzia” e quello c.d. “tecnico-operativo”, specificando, in particolare, che “in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente”.
Tuttavia, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito il principio in base al quale “è ben possibile “che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa)”.
Infatti, ad avviso del Supremo Collegio, il contratto di avvalimento “non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale”.
Ciò in quanto l’assetto negoziale deve esser soltanto tale da consentire “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”.