Con la sentenza in epigrafe, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal concorrente escluso dalla gara per non aver versato all’ANAC il contributo per la partecipazione ad una procedura di selezione per l’affidamento di un appalto di servizi.
Il provvedimento di esclusione era stato adottato dall’amministrazione perché il concorrente aveva eseguito il versamento del contributo all’ANAC solo successivamente al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, che la lex specialis indicava quale termine “perentorio” ai fini del predetto pagamento.
Secondo il Collegio, la circostanza che il bando di gara utilizzasse l’aggettivo “perentorio” esprime chiaramente “l’effetto preclusivo conseguente al mancato rispetto del termine indicato dal bando”. Diversamente opinando, si realizzerebbe “un’indebita interpretatio abrogans della lex specialis”.
Pertanto, il mancato versamento del contributo all’ANAC entro il termine che il bando indica come perentorio non può essere sanato ex post, determinando, ex lege, “l’inammissibilità dell’offerta anche nelle gare volte all’affidamento di appalti di servizi, come motivatamente evidenziato, da ultimo, nella recente pronuncia di questo Consiglio n. 746 del 2020”.