TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 gennaio 2023, n. 1700. Sussiste la giurisdizione del G.O. sulla controversia in tema di risoluzione del contratto di appalto e su tutti i provvedimenti conseguenti a detta risoluzione
Con la sentenza in epigrafe il TAR Lazio ha affrontato la questione della giurisdizione sulla controversia in tema di risoluzione del contratto di appalto e su tutti i provvedimenti conseguenti a detta risoluzione.
Con specifico riferimento al caso di specie, il ricorrente chiedeva, in via principale, l’annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto e, conseguentemente, l’aggiudicazione della commessa, evidenziando la prevalenza della giurisdizione amministrativa su quella ordinaria essendo in presenza di un intreccio di provvedimenti e atti ascrivibili ad entrambe le giurisdizioni. In tal caso, a detta del ricorrente, la giurisdizione dovrebbe determinarsi non in base alla prospettazione delle parti, ma con riguardo alla concreta posizione giuridica dedotta in giudizio, tenendo conto dei fatti allegati e al rapporto giuridico a cui tali fatti si riferiscono (petitum sostanziale), che, nel caso di specie, sarebbe dato dalla illegittimità dell’atto impugnato.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, “la risoluzione della controversia dipende non già da profili di legittimità “provvedimentale” che investono interessi legittimi, ma dalla legittimità della risoluzione del contratto stipulato tra le parti, che presuppone l’accertamento della esecuzione del rapporto obbligatorio e negoziale e che, in quanto tale, può essere scrutinata solo dal giudice civile”.
In altri termini, “quando l’oggetto della lite è dato dalla contestazione della risoluzione del contratto di appalto, dalla quale dipende poi la domanda di annullamento degli atti di gara posti in essere dalla S.A. per effetto della prima, e che viene censurata per illegittimità derivata, non sussistono previsioni di legge che consentano di derogare al normale riparto di giurisdizione in base al criterio generale dei diritti e degli interessi attraendo entrambe le domande al giudice amministrativo”.
Pertanto, il Collegio ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di risoluzione, trattandosi di questione soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e, conseguentemente, ha respinto per genericità anche la domanda avente ad oggetto l’annullamento degli atti di gara conseguenti alla risoluzione del contratto, non essendo stato formulato uno specifico motivo di illegittimità diverso da quella dedotta in via derivata.