TAR Piemonte, Torino, 27/12/2024, n. 1336. Le controversie relative all’anticipata esecuzione del contratto nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Piemonte – Torino, una società ha impugnato i provvedimenti con i quali la stazione appaltante, prima della stipula del contratto, ha disposto la risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali, ai sensi e agli effetti dell’art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e la revoca della determinazione con la quale era stata disposta l’autorizzazione all’esecuzione del servizio in via d’urgenza.
Il Collegio, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione sollevata dalla stazione appaltante, ha rilevato che le controversie relative all’anticipata esecuzione del contratto nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice ordinario non è indispensabile la stipula del contratto tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatrice, essendo a tal fine sufficiente che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (Cass., S.U., n. 6068 del 2009, che ha ritenuto idonea la consegna dei lavori)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13191/2018).
Inoltre, sempre a giudizio del Collegio, non potevano condurre a una diversa conclusione i precedenti invocati dalla ricorrente, ove la sussistenza della giurisdizione del g.a. era stata positivamente affermata in ipotesi differenti da quella dell’esecuzione anticipata e in via d’urgenza del contratto, ossia nel caso di “decadenza” dall’aggiudicazione per mancanza dei requisiti di partecipazione, di inottemperanza agli obblighi di allegazione documentale preordinati alla stipulazione del contratto o di mancata attuazione di altri adempimenti condizionanti la stipulazione del contratto, quali quelli concernenti il possesso dei c.d. requisiti di esecuzione, nonché nel caso dell’operatore economico aggiudicatario che si rifiuta di stipulare il contratto, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria (posta a garanzia della sottoscrizione del contratto) e di richiesta di risarcimento degli ulteriori danni da parte dell’Amministrazione. Le predette fattispecie, ad avviso del Collegio, non sono assimilabili a quella oggetto della pronuncia in commento, che concerne la fase di esecuzione anticipata e in via d’urgenza del contratto e il contestato inadempimento delle relative obbligazioni (per il quale era stata richiesta l’escussione della cauzione definitiva posta a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento, non di quella provvisoria).
Né è stata ritenuta rilevante, in contrario, la circostanza che a seguito della proposta di aggiudicazione non sia mai intervenuta l’aggiudicazione, poiché a giudizio del Collegio la scansione procedimentale prevista per l’aggiudicazione dell’appalto non può comunque incidere sulla natura privatistica delle questioni sollevate nel caso di specie, nell’ambito di un rapporto obbligatorio tra le parti costituente una “anticipazione” dell’esecuzione del contratto e, in quanto tale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Né è stata ritenuta rilevante, a sostegno della giurisdizione del g.a., la proposizione da parte della ricorrente della domanda di accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di scioglimento dal vincolo derivante dall’offerta presentata per decorso del termine di vincolatività della stessa previsto dall’art. 17, c. 4, del D.lgs. 36/2023, considerato che tale domanda, ad avviso del Collegio, non sposta in ogni caso i termini della questione, incentrata unicamente sull’adempimento o meno delle obbligazioni derivanti dalla disposta esecuzione anticipata e in via d’urgenza del contratto, nonché sulle connesse reciproche pretese risarcitorie.
Dunque, in applicazione dei predetti principi, il Collegio ha confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando inammissibile il ricorso.