La Corte Costituzionale con la sentenza n. 16/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge siciliana sugli appalti che prevedeva un sistema di assegnazione delle gare, basato su un metodo di calcolo delle soglie di anomalia delle offerte in aperto contrasto al Codice degli appalti, che di fatto limitava i ribassi.
In tema di aggiudicazione di lavori pubblici, la norma faceva sorgere in capo alle Stazioni Appaltanti un vero e proprio vincolo all’utilizzo del criterio del minor prezzo, “che invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», adottando previsioni in contrasto con quelle del codice dei contratti pubblici”.
La Corte ha pertanto concluso che “In definitiva, rileva qui che il legislatore siciliano – come del resto si evince dagli stessi argomenti addotti dalla difesa regionale, che ragiona espressamente della disposizione in esame come di un «correttivo» alla norma statale – abbia adottato previsioni che introducono un criterio alternativo di aggiudicazione dei lavori sotto soglia, nonché di verifica della anomalia delle offerte.
Ciò, all’evidenza, alla luce della giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata, determina la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost”.
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