Con l’ordinanza n. 1106 del 24 novembre 2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità con il diritto dell’UE – in particolare con l’art. 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, relativo all’istituto dell’avvalimento – dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, là dove, al penultimo periodo, dispone che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che la disciplina di cui al penultimo periodo del comma 8 dell’art. 83 potrebbe incidere e condizionare il ricorso all’avvalimento, finendo per disattendere quanto indicato dalla direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che, all’art. 63 paragrafo 1, non sembra porre limitazioni alla possibilità che l’operatore economico faccia affidamento senza restrizioni alle capacità di altri soggetti ricorrendo all’avvalimento.