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ANAC: Le p.a. sono tenute ad applicare il decreto “parametri” D.M. 17/06/2016

ANAC: Le p.a. sono tenute ad applicare il decreto “parametri” D.M. 17/06/2016

contratti pubblici

Le stazioni appaltanti devono sempre applicare il D.M. 17/06/2016 cd. decreto “parametri” nella stima dei servizi tecnici e dare evidenza delle modalità di calcolo seguite, anche per verificare eventuali riduzioni. Illegittimo condizionare le referenze dell’operatore economico alla permanenza in organico del professionista che ha svolto la prestazione. Sono questi i due punti principali sui quali si sofferma l’ANAC, con l’atto del Presidente Giuseppe Busia del 25 maggio 2023 (n. 4752/2022) relativamente agli atti di gara emessi da un Consorzio di Bonifica per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio e altri servizi accessori. L’Autorità in merito alla quantificazione degli importi ha precisato che la stazione appaltante deve sempre inserire nella documentazione di gara il procedimento adottato ai fini della determinazione del compenso. In particolare dovrà elencare dettagliatamente le prestazioni oggetto di affidamento e i relativi corrispettivi, per il principio di trasparenza e per permettere ai concorrenti di comprendere appieno quali attività siano richieste, nonché per evitare il rischio di esporre la stazione appaltante a successive richieste di pagamento. L’ANAC ha poi toccato il tema della comprova della professionalità e adeguatezza dell’offerta (il c.d. merito tecnico valutabile in sede di offerta) che negli atti di gara era condizionato al fatto che i tre progetti presentati in offerta dovessero essere stati firmati da un soggetto indicato nell’organigramma della società. L’ANAC boccia la clausola affermando che impedisce la valutazione dei progetti redatti da professionisti non inseriti nell’organigramma. Per l’ANAC così facendo non si effettua un confronto concorrenziale effettivo tra i concorrenti partecipanti alla gara, in violazione delle linee guida n. 1 e dell’art. 30 del codice appalti nonché dell’art. 97 Cost. Occorre invece sempre assicurare la valutazione delle referenze presentate dall’operatore economico, finalizzata a verificare la qualità di quest’ultimo e non quella del soggetto persona fisica che abbia firmato il progetto.

Per una lettura integrale dell’atto si rimanda al seguente link

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