Il decreto PNRR 4 è legge: le novità su edilizia, appalti, sicurezza e incentivi. Focus sull’obbligo di patente a punti per i cantieri edili
La Legge 56/2024, di conversione con modificazione del D.L. 19/2024 (PNRR quater), è in vigore dal 2 marzo 2024 e, al fine di migliorare la governance del PNRR, prevede misure di grande importanza per gli operatori del settore edile.
Nello specifico, le novità più significative sono le seguenti:
– patente a punti per le imprese che operano nei cantieri;
– esonero dei controlli per le imprese risultate in regola alle ispezioni;
– regime sanzionatorio rafforzato per gli appalti illeciti;
– applicazione negli appalti e subappalti pubblici e privati del CCNL più rappresentativo per la retribuzione dei lavoratori;
– verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva;
– piano transizione 5.0: incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta alle imprese che decidono di investire in tecnologie innovative per la trasformazione digitale ed energetica;
– maggiori controlli su asseverazioni e cantieri Superbonus.
Concentrando l’attenzione sul primo punto, si rileva come l’articolo 29, comma 19, del decreto in esame, modificando integralmente l’art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza, reintroduce nella legislazione in materia di sicurezza la c.d. “patente a punti”.
Infatti, a far data dal 1° ottobre 2024, con l’obiettivo di instaurare standard di sicurezza più elevati ed incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro, sono tenuti al possesso della suddetta patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente di cui trattasi è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a svolgere l’attività nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
Infatti, qualora un’azienda riceva sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della propria patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Inoltre, la patente può subire anche decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella tabella di cui al decreto in questione.
Altresì, la patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera circa la sussistenza di uno o più requisiti riportati nel Decreto stesso. Tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto 2 marzo 2024, n. 19.
Per una lettura integrale del decreto PNRR 4, si rimanda al seguente link