La Legge di conversione del Decreto Semplificazioni, per quanto riguarda gli appalti sotto soglia di lavori, servizi e forniture, deroga alle disposizioni di cui agli artt. 36, co. 2, e 157, co.1, del Codice dei contratti pubblici.
La deroga, originariamente prevista fino al 31 luglio 2021, è stata estesa – in sede di conversione – fino al 31 dicembre 2021. Si precisa che i relativi procedimenti di affidamento si potranno concludere anche successivamente al 31 dicembre 2021, a condizione che siano stati avviati con la determina a contrarre prima di tale data. Quest’ultima dovrà però contenere, ai sensi dell’articolo 32, co. 2, l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, l’importo del contratto, il contraente e le ragioni della scelta del contraente, nonché il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti generali e speciali.
Altro aspetto particolarmente rilevante della disciplina derogatoria è costituito dal contingentamento dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento. In particolare, l’aggiudicazione deve avvenire: a) in caso di affidamento diretto entro due mesi dalla determina a contrarre o dall’ atto equivalente di avvio del procedimento; b) in caso di affidamento conseguente a una procedura negoziata senza bando, il termine di due mesi è aumentato a quattro.
I succitati termini possono essere derogati solo laddove la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziale.
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